Misure di contrasto alle indebite compensazioni

Viene rafforzato il sistema di prevenzione e controllo contro l’utilizzo improprio dei crediti d’imposta in compensazione, introducendo limitazioni più stringenti e ampliando le competenze dell’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 1° luglio 2026, i crediti d’imposta diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte (cioè non certificati direttamente dai modelli dichiarativi) non potranno più essere utilizzati in compensazione orizzontale (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997) per pagare:

  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi assicurativi INAIL;
  • ritenute alla fonte e imposte sostitutive.

Il divieto si applica anche ai crediti ceduti a terzi, inclusi quelli trasferiti a intermediari finanziari o altri soggetti diversi dal titolare originario.

In sintesi, sarà possibile utilizzare in compensazione solo i crediti “certificati e maturati” nell’ambito delle dichiarazioni fiscali o dei flussi contributivi.

Rafforzamento dei controlli sulle compensazioni di importo elevato

Con riferimento all’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e all’art. 5, comma 7, del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), la soglia di importo oltre la quale si attivano i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate viene abbassata da 100.000 euro a 50.000 euro.

Ciò significa che:

  • ogni compensazione di crediti superiori a 50.000 euro annui sarà soggetta a verifica preventiva;
  • in assenza di validazione, la compensazione sarà bloccata e le somme dovranno essere versate in via ordinaria.

Imprese, superammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi

L’articolo 95 del Ddl di Bilancio 2025 reintroduce il superammortamento per incentivare gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi nel triennio 2026–2028, al fine di favorire la modernizzazione del sistema produttivo, la digitalizzazione e la transizione ecologica.

Brevemente, avviene una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi ai fini dell’ammortamento fiscale:

  • +50% per gli investimenti effettuati nel 2026,
  • +40% per quelli del 2027,
  • +30% per quelli del 2028,

La misura si applica a tutte le imprese residenti e i professionisti, con esclusione delle imprese in liquidazione o con gravi debiti fiscali non regolarizzati.

Beni agevolabili: macchinari, impianti, attrezzature e tecnologie produttive nuove installate in Italia. Sono esclusi fabbricati, beni a uso promiscuo o con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Condizioni:

  • acquisto dal 1° gennaio 2026;
  • entrata in funzione del bene nel periodo d’imposta;
  • pagamenti tracciabili e DURC regolare.

Cumulabilità: ammessa con il credito d’imposta per investimenti 4.0 e con altre agevolazioni diverse, entro i limiti del costo complessivo.

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