Dal documento tecnico di analisi del Cnel ai risvolti giurisprudenziali. Approvato ieri dall’Assemblea del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro il primo documento tecnico sul lavoro povero e il salario minimo.
Il paper elaborato con una prima istruttoria interna al Consiglio, aveva incassato l’ok dalla Commissione dell’Informazione con l’astensione della UIL e il voto contrario della CGIL.
Il documento nasce alla luce della Direttiva Europea 2022/2041 del Parlamento Europeo e su incarico del Governo per formulare una proposta su un tema di grande attualità e su cui la politica cerca la quadra.
Un primo report dedicato all’inquadramento e all’analisi del tema, prevista in questi giorni l’elaborazione delle proposte.
Il documento conta 24 pagine dal titolo si snoda in nove punti. “Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia” il titolo.
Quello che sembra emergere è che, al momento, l’introduzione del salario minimo per legge sembra un problema minore rispetto alla necessità di fare ordine sulle questioni salariali e sul ruolo che oggi ha la contrattazione collettiva in Italia.
In alcuni passaggi chiave del documento la Commissione chiarisce questioni tecniche.
Come l’analisi statistica del tasso di copertura della contrattazione collettiva, che in Italia “si avvicina al 100% una quota di gran lunga superiore all’80% previsto dai parametri europei”. E poi l’urgenza di un piano di azione nazionale a sostegno “di un ordinato e armonico sviluppo del sistema della contrattazione collettiva”.
Su questo punto la Commissione rileva la necessità di trattare la questione dei ritardi dei rinnovi contrattuali e l’opportunità di utilizzare altri criteri di misurazione del salario medio e mediano.
Secondo l’Istat dal raffronto tra le tariffe contrattuali e una ipotetica tariffa legale, i parametri suggeriti dalla Direttiva Europea portano a valorizzare il 50 per cento del salario medio e il 60 per cento del salario mediano, stimando in 7,10 euro il primo e in 6,85 il secondo.
Rispetto a questi indicatori è possibile affermare che nel complesso il sistema di contrattazione collettiva di livello nazionale di categoria supera le soglie retributive orarie suggerite dai parametri europei.
Sarebbe poi necessario il monitoraggio dei contratti pirata e il monitoraggio del fenomeno della “parasubordinazione” perché uscendo fuori dal campo di applicazione della contrattazione collettiva potrebbe essere minata la salvaguardia dei lavoratori per effetto di prassi contrattuali non trasparenti.
In materia, una pronuncia recente della Corte di Cassazione, la n. 27711/2023: la sentenza descrive alcune linee guida sul salario minimo in assenza di un “salario legale”.
“Qualora infatti la contrattazione collettiva di categoria fosse insufficiente o in contrasto con i criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione previsti dall’art. 36 della Costituzione, si potranno valutare parametri ulteriori quali il riferimento ad altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe ovvero ad indicatori economici e statistici”.
Secondo la Commissione di merito del Cnel, non è tanto centrale la quantità di retribuzione da mantenere in capo alla contrattazione collettiva, quanto l’estensione delle migliori pratiche di contrattazione alla generalità del lavoro, con uno sguardo alle misure a sostegno al welfare aziendale e ai benefici sulla fiscalità in generale.
Luci puntate sull’Assemblea straordinaria del CNEL del prossimo 12 ottobre.

