L’orientamento sessuale non può essere un motivo per rifiutare di stipulare un contratto. La corte di Giustizia europea con la causa C‑356/21, si è pronunciata sul divieto di discriminazione nei confronti di un lavoratore autonomo, nel senso che una normativa nazionale non può derogare alla linea generale delineata dalla U.E. per la parità di genere, per la quale il rifiuto di concludere o rinnovare un contratto per motivazioni di orientamento sessuale risulterebbe essere non legittimo.
Questione di fatto: ad un lavoratore polacco che lavorava per un società televisiva sono stati annullati tutti gli impegni in carico con la suddetta società e alla scadenza del contratto non gli è più stato rinnovato. Questo è successo dopo aver pubblicato un video sulla sensibilizzazione delle coppie omosessuali.
La corte ha specificato che la direttiva 2000/78 ha l’obiettivo di eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli fondati su motivi discriminatori alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, a prescindere dalla veste giuridica del rapporto di lavoro, accomunando in questo caso la decisione di non stipulare più contratto con il soggetto per motivi discriminatori ad un licenziamento mosso per gli stessi motivi.
L’orientamento sessuale non può essere un motivo per rifiutare di stipulare un contratto.

