Cassazione: non richiedono il consenso le registrazioni di conversazioni sul luogo di lavoro a fini difesivi. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28398 del 29 settembre 2022, ha stabilito che deve ritenersi legittima la condotta del lavoratore che ha registrato le conversazioni intercorse con i colleghi in azienda al fine di tutelare la propria posizione sul posto di lavoro e per precostituirsi un mezzo di prova. Tale condotta risponde alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la registrazione di una conversazione sul luogo di lavoro, effettuata all’insaputa dei presenti dal dipendente per ragioni di difesa, anche in giudizio, costituisce una legittima fonte di prova nel processo del lavoro, a condizione che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia davvero avvenuta e che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.
Come stabilito dalla Corte “l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra e, pertanto, di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio’’.
Cassazione: non richiedono il consenso le registrazioni di conversazioni sul luogo di lavoro a fini difesivi.

