Superamento del comporto per sommatoria: rilevanti solo le assenze indicate nel licenziamento. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8628 del 16 marzo 2022, ha stabilito che in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, considerato per sommatoria, non è possibile considerare delle assenze non indicate all’interno della lettera di licenziamento.
La Cassazione, in accordo con la pronuncia di merito, ha specificato che nel caso in cui “il datore abbia specificato le assenze prese in considerazione, non è poi possibile modificare o aggiungere ex post i giorni in contestazione (quali giorni di malattia) al periodo di comporto”.
Con la suddetta affermazione, la Corte ha stabilito che per il comporto c.d. ‘secco’ (unico ininterrotto periodo di malattia), dove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, in quanto risultano sufficienti le indicazioni complessive, fermo restando l’onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato. Caso diverso, invece, nel periodo cosiddetto per sommatoria (plurime e frammentate assenze), per il quale occorre indicare in modo specifico le assenze computate, al fine di consentire la difesa del lavoratore. In caso di comporto per sommatoria, la mancata indicazione dei singoli giorni di assenza violerebbe il principio di immodificabilità delle ragioni posto a garanzia del lavoratore.
Superamento del comporto per sommatoria: rilevanti solo le assenze indicate nel licenziamento.

