Inps: indicazioni per gli assenti a visita di revisione. L’Inps con il messaggio n. 1835/2021 interviene di nuovo sulla semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di accertamento sanitario di revisione nei casi di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Con il decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in materia di accertamento di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazione e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Con il messaggio in oggetto l’Istituto chiarisce che, a far data della pubblicazione dello stesso, la sospensione della prestazione avverrà dalla data di convocazione a visita di revisione nel caso in cui il soggetto convocato non si presenta nel giorno indicato.
Di conseguenza, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica senza necessità di intervento da parte dell’Inps.
In caso di assenza a visita di revisione l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla struttura Inps territorialmente idonea giustificazione dell’assenza. Qualora l documentazione presentata dia ritenuta fondata, sarò riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la nuova comunicazione della data di visita medica.
In caso contrario, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.
Fonte: Inps
Inps: indicazioni per gli assenti a visita di revisione

