Congedo Covid 2021 per i genitori: prime indicazioni INPS. L’Inps con il messaggio n. 1276/2021 fornisce le prime indicazioni in merito al congedo per i genitori lavoratori dipendenti, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 30/2021, nei casi in cui i figli conviventi siano in quarantena da contatto, affetti da SARS Covid-19, oppure sia stata sospesa l’attività didattica in presenza o siano stati chiusi i centri diurni assistenziali.
Il congedo in questione viene indennizzato al 50% della retribuzione e spetta ai genitori, alternativamente tra loro, per figli conviventi minori di 14 anni.
Il requisito della convivenza e dell’età non si applica ai figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospiti di centri diurni assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i genitori con figli di età compresa tra i 14 ed i 16 è previsto il diritto di assentarsi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’Inps.
Per poter fruire del congedo è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- Il genitore deve avere in essere un rapporto di lavoro dipendente;
- Il genitore non può svolgere la prestazione in modalità agile in quanto non compatibile;
- Il figlio deve avere meno di 14 anni e deve essere convivente con il genitore richiedente per tutto il periodo di fruizione del congedo;
- Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere in quarantena da contatto disposta dalla ASL o essere infetto da Covid-19, o l’attività didattica in presenza è stata sospesa.
Per i figli con disabilità grave accertata i genitori per poter fruire del congedo devono:
- Avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- Svolgere una prestazione lavorativa incompatibile con la modalità agile;
- I figli per i quali si fruisce del congedo devono essere in quarantena da contatto disposta dalla ASL, affetti da SARS Covid-19, l’attività didattica in presenza è sospesa o sono chiusi i centri assistenziali diurni.
Il congedo può essere fruito per tutto o parte del periodo coincidente con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio che ricadono nel periodo 13 marzo 2021 – 30 giugno 2021.
I periodi di congedo parentale o di prolungamento dello stesso fruiti tra il 1° gennaio 2021 e il 12 marzo 2021 possono essere convertiti nel congedo COVID presentando domanda telematica del nuovo congedo non appena verrà adeguata la procedura informatica.
Infine, l’Inps comunica che sta procedendo a adeguare le procedure amministrative ed informatiche di presentazione delle domande per il nuovo congedo.
Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio del nuovo sistema di presentazione delle domande di congedo Covid-19 e con apposita circolare le indicazioni operative per la fruizione dello stesso.
Fonte: Inps
Congedo Covid 2021 per i genitori: prime indicazioni INPS

