Permessi l. 104/92 in caso di orario part-time

Permessi l. 104/92 in caso di orario part-time. L’Inps con la circolare n. 45/2021 fornisce nuove indicazioni in merito al riproporzionamento della durata dei permessi ex lege 104/1992 fruiti dai lavoratori dipendenti del settore privato che svolgano un orario di lavoro part-time di tipo verticale o misto.

L’istituto fornisce nuove indicazioni alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, la quale ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale part-time di tipo verticale sia superiore al 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione dell’orario ridotto.

Di conseguenza, in caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni di cui al paragrafo 2 del messaggio Inps n. 3114/2018. Lo stesso vale con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o misto fino al 50%.

Nel caso di part-time verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese la formula di calcolo da applicare è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time : l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno X 3 giorni di permesso teorici.

Il risultato andrà arrotondato all’unità superiore nel caso di frazione superiore allo 0,50.

Per i lavoratori con una percentuale di part-time a partire dal 51% verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3 e 6 della legge 104/1992 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato anche solo parzialmente in ore.

In caso di part-time con percentuale a partire dal 51% rimane confermata la formula di cui al messaggio n. 16866/2007 ossia: orario normale di lavoro medio settimanale : numero medio dei giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale fino al 50% la formula di calcolo da utilizzare è quella fornita al paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018 ossia:

orario medio settimanale teorico eseguibile dal lavoratore part-time : numero dei giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x 3 giorni di permesso teorici.

Permessi l. 104/92 in caso di orario part-time

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