Il divieto di licenziamento come strumento di salvaguardia. Il tribunale di Mantova con la Sentenza n.112/2020 ha dato applicazione alle regole che, per gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sancito il blocco dei licenziamenti.
Nel dettaglio, il caso oggetto di provvedimento, riguardava una dipendente posta in cassa integrazione alla quale veniva successivamente comunicato il licenziamento a causa della prossima e presunta chiusura della sua sede operativa nonché la chiusura della stessa azienda.
Dopo aver esaminato la questione l’organo ha annullato il recesso in quanto il divieto di licenziamento si andrebbe a configurare in questo periodo come uno strumento per poter mantenere il rapporto di lavoro ed anche come il mezzo per salvaguardare il sistema economico.
Alla luce di quanto esposto, la violazione da parte del datore di lavoro viene sanzionata in base a quanto previsto dall’Art.18 comma 1 dello statuto dei lavoratori e dall’art. 2 del D.Lgs 23/2015 nel concreto con la reintegrazione del posto di lavoro e con risarcimento danni pari al totale delle retribuzioni che sarebbero state percepite dal giorno prima del licenziamento.
Il tribunale con tale disposto ha voluto far presente come l’onere della prova in merito alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo debba essere assolto dal datore di lavoro, al pari della dimostrazione dell’impossibilità di ricollocare il dipendente in altra posizione lavorativa. Tale precisazione è rilevante in quanto, a partire dal Decreto Agosto in poi, il legislatore ha riconosciuto in alcuni casi eccezionali, tra i quali la chiusura dell’attività aziendale, la possibilità di licenziamento, fissando tuttavia alcuni requisiti oggettivi; requisiti, che come anticipato, devono essere provati dal datore di lavoro.
Il divieto di licenziamento come strumento di salvaguardia

