Indennità onnicomprensiva e lavoratori intermittenti. L’INPS con la circolare n. 146 del 14 dicembre 2020 riprende quanto stabilito dal decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La circolare in questione, infatti, fornisce istruzioni circa l’indennità una tantum e l’indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolar modo evidenziamo il punto 3.2 che si riferisce ai lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva e che ancora possono presentare domanda per la fruizione. L’indennità prevista di 1000 euro è destinata a coloro che abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020.
Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Infine, è previsto che i lavoratori in questione alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Indennità onnicomprensiva e lavoratori intermittenti

