Nuova procedura semplificata per lo smart working

Nuova procedura semplificata per lo smart working. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una nuova FAQ in tema di smart working, visto l’approssimarsi della scadenza del 31 luglio 2020, data in cui, ad oggi, è fissata la fine dello stato di emergenza (salvo, ovviamente deroghe).

Il Ministero informa che i datori di lavoro a partire dal 1° agosto potranno utilizzare una nuova procedura semplificata per comunicare, allo stesso, l’elenco dei dipendenti che svolgeranno l’attività lavorativa in modalità agile.

Si specifica che, i datori di lavoro, dovranno conservare gli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori interessati senza alcun obbligo di inviarli al Ministero.

Pertanto, la nuova procedura prevede l’invio obbligatorio di un apposito modello, a cui allegare un file excel contenente l’elenco dei lavoratori interessati e anche l’obbligo di sottoscrivere e conservare in azienda l’accordo individuale formalizzato con ciascun dipendente interessato. il datore di lavoro potrà essere chiamato a renderlo disponibile al Ministero, all’Inail o all’ispettorato del lavoro

La FAQ in questione è consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, da cui è possibile scaricare il modello per la comunicazione e il template con cui comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti, e che riportiamo di seguito.

Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall’articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020?

L’articolo 90 del Decreto-legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale la procedura semplificata è utilizzabile fino al 31 luglio 2020.

Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 1, legge 81/2017 sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

Fonte: Ministero del Lavoro

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