Il mistero dell’informativa preventiva solo per il FIS.
Come noto la formulazione originaria dell’art. 19 comma 2, prima della conversione, imponeva ai datori di lavoro l’onere dell’informazione preventiva ai sindacati, sia per il ricorso alla CIGO che per il FIS, per la causale COVID19. Con la legge di conversione tale obbligo è stato cancellato. Nei giorni antecedenti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rilancio 34/2020, avvenuta stanotte, erano circolate delle bozze del provvedimento con cui la procedura di informativa preventiva veniva reintrodotta, esattamente nella formulazione originaria.
La sorpresa (e il piccolo mistero) nasce dalla lettura della relazione illustrativa, diffusa ieri a seguito della “bollinatura” da parte della Ragioneria Generale, in cui è scritto che l’obbligo è introdotto solo per l’assegno ordinario, e quindi solo per il FIS e non per la CIGO.
Tale indicazione lascia molto perplessi, perché la norma introdotta è la fotocopia di quella originaria, che differisce per una sola virgola, che però non sembra cambiare il senso nel raffronto dei due testi.
Qui le letture possono essere due: semplice errore o volontà politica di voler sgravare solo le aziende interessate dalla CIGO dalla procedura sindacale?
La Redazione con la collaborazione di Daniele La Rocca – La Rocca e Associati SpA

