Approfondimento sull’esonero contributivo assunzione under 35. In data 28 aprile 2020 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 57/2020 contenente istruzioni in merito all’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La legge di bilancio per il 2020, legge n. 160/2019, rubricata bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, aveva modificato la disciplina dell’esonero contributivo per le assunzioni stabili di giovani lavoratori (il c.d. esonero contributivo under 30), ampliando la platea di potenziali beneficiari fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni) per gli anni 2018,2019 e 2020.
Ricordiamo che il suddetto limite, a partire dall’anno 2021, tornerà a 30 anni (29 anni e 364 giorni).
AMMONTARE DELL’ESONERO:
L’esonero in commento consente a tutti i datori di lavoro privati di fruire di una riduzione del 50% dei contributi previdenziale a loro carico, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, fino ad un limite annuo di 3.000 euro. Il predetto esonero è applicabile per n. 36 mesi a decorrere dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore.
REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO:
Fermo restando il requisito anagrafico in capo al lavoratore sopra descritto, quest’ultimo per essere destinatario dell’esonero under 35 non deve mai aver avuto rapporti a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. L’Istituto precisa nella circolare 57/2020 che sono esclusi dal computo dei rapporti a tempo indeterminato i contratti di apprendistato e i contratti intermittenti a tempo indeterminato.
Pertanto, per quest’ultimi lavoratori è possibile fruire legittimamente dell’esone contributivo.
L’Istituto, allo scopo di rendere più semplice la verifica dell’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore continuerà a mantenere operativo l’applicativo online servizio di verifica rapporti a tempo indeterminato.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il risultato prodotto dall’utility INPS non ha valenza certificativa, pertanto rimane consigliabile continuare a raccogliere le autocertificazioni e il modello C2 storico dei lavoratori prima di esporre l’esonero sul flusso Uniemens, così come già suggerito dalla circolare INPS n. 40/2018.
Per la legittima fruizione dell’esonero contributivo Under 35, oltre al rispetto delle condizioni soggettive sopra indicate, l’azienda deve ossequiare ai principi generali in materia di incentivi all’assunzione (Cfr. art. 31 d.lgs. 151/2015).
In particolare l’esonero in commento non spetta in assenza anche di una delle seguenti condizioni:
- L’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
- Presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- Regolarità contributiva;
- L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ex legge n. 223/1991;
- Il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.
Approfondimento sull’esonero contributivo assunzione under 35
MODALITA’ DI ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS:
Per la fruizione dell’esonero in commento il datore di lavoro il datore di lavoro esporrà all’interno dell’Uniemens gli importi dell’esonero contributivo secondo le istruzioni fornite all’interno della circolare 57/2020.
L’esposizione nell’Uniemens dell’esonero contributivo potrà avvenire da parte del datore di lavoro a partire dall’Uniemens di competenza di aprile 2020.
All’interno della Denuncia Individuale, sezione <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> saranno valorizzati i seguenti elementi:
- <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GECO” avente il significato di esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00”;
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
- codice “L472” avente il significato di conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10.
RECUPERO ESONERO CONTRIBUTIVO NON FRUITO:
Il datore di lavoro che nel corso del 2019 ha assunto lavoratori elegibili alla fruizione dell’esonero in commento potrà recuperare, a partire dal flusso di competenza di aprile e fino a giugno 2020, l’importo non fruito dell’esonero contributivo senza provvedere alla regolarizzazione. Il datore di lavoro dovrà valorizzare all’interno della denuncia individuale, sezione <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> il seguente campo:
- <ImportoArrIncentivo> indicando l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione.
I dati sopra esposti saranno riportati a cura dell’Istituto all’interno del DM2013 virtuale con le seguenti codifiche:
- codice “L473” avente il significato di arretrati con decorrenza da gennaio 2019” esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017.
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