INPS: fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro

INPS: fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro. Mediante messaggio n. 1627/2020 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti il Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro di cui all’articolo 2 legge n. 297/1982 e articoli 1 e 2 del Decreto legislativo n. 80/1992.

Nel dettaglio, sono fornite precisazioni in merito alla documentazione da allegare alla domanda telematica.

Viene puntualizzato che, ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo, la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, allegata alla domanda stessa, sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore.

Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata dai cessionari del credito per TFR del lavoratore, si precisa che nella domanda telematica è già presente la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito. Di conseguenza, il modulo “SR131” non deve essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo. Rimane la necessità di allegare detto modulo “SR131” nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.

Vista la situazione di emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19 e considerate dunque le difficoltà ed i disagi collegati a tale evento, con l’intento di garantire a tutti i beneficiari di riscuotere in modo agevole le prestazioni liquidate, nel caso in cui il termine dei 60 giorni previsto per l’esecuzione dei bonifici scada durante il periodo emergenziale, è stato disposto dalle Strutture territoriali in intesa con la filiale della banca convenzionata, la proroga del termine suddetto fino alla data di cessazione dell’emergenza stessa.

Si rimarca il fatto che, ai sensi dell’articolo 34 D.L 18/2020, è stata disposta la sospensione di diritto, nel lasso temporale compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, comprese le prestazioni a carico del Fondo di garanzia.

Fonte: INPS

INPS: fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro

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