Circolare INPS: congedo COVID-19 ed estensione permessi 104. L’INPS comunica con circolare n. 45 del 25 marzo 2020, gli attesi chiarimenti in merito agli strumenti adottati dal Governo al fine di dare sostegno alle famiglie a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel dettaglio, come ormai noto, è stato previsto il nuovo congedo COVID-19 e l’estensione dei permessi ex legge 104/1992.
Per ciò che concerne il congedo COVID-19, quest’ultimo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
Ricordiamo che in alternativa al congedo di cui sopra, le famiglie potranno avvalersi di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità previste dalla circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2020.
È stata dunque prevista la possibilità da parte dei genitori di poter usufruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020 e per tutta la durata di sospensione dei servizi scolastici di ogni ordine e grado disposto dal DPCM del 4 marzo 2020.
La concessione del congedo in oggetto è riservata a:
- Genitori con figli di età non superiore a 12 anni di età; il periodo di congedo deve essere usufruito in maniera alternativa tra i genitori e sempre che nessuno dei due sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.
- Genitori di figli disabili in situazione di gravità accertata ed anche nel caso gli stessi abbiano più di 12 anni a patto che risultino iscritti a scuole di ogni ordine e grado. Valgono le condizioni di cui sopra, oltre a dover accertare la condizione di disabilità in situazione di gravità.
- Genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. In queste ipotesi viene fatto divieto di procedere a loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto.
- Genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale ordinario.
Nelle prime due casistiche, è riconosciuta al genitore che fa uso del congedo una indennità del 50% della retribuzione (rispetto al 30% del congedo ordinario) ed i periodi fruiti saranno coperti da contribuzione figurativa.
È necessario precisare che, a differenza del congedo ordinario, il congedo COVID-19 prevede la possibilità di essere frazionato esclusivamente a giornate e non in modalità oraria.
Modalità di richiesta:
- I genitori con figli di età fino a 12 anni, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro.
- Nell’ipotesi in cui i lavoratori abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e ne stiano usufruendo, non dovranno presentare una nuova domanda, in quanto sarà l’Istituto stesso a convertire i giorni di congedo di cui sopra, non andando a computare tali periodi a titolo di congedo parentale.
Circolare INPS: congedo COVID-19 ed estensione permessi 104
Per quanto riguarda l’estensione dei permessi ex legge 104/92, è stata prevista la possibilità di usufruire di ulteriori 12 giornate complessive da utilizzare nei mesi di marzo ed aprile, che si vanno ad aggiungere agli ordinari 3 giorni mensili.
I 12 giorni possono essere usufruiti e distribuiti all’interno del periodo di riferimento a libera scelta del lavoratore.
Sottolineiamo che l’estensione dei permessi in oggetto potranno essere utilizzati ai sensi dei commi 3 e 6 dell’articolo 33 legge 104/92, dunque, non solo per l’assistenza di familiari in situazione di handicap grave, ma anche per sé stessi qualora trattasi di lavoratore invalido.
Le 12 giornate aggiuntive, cosi come quelle originariamente previste dalla legge 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli ad ore.
Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.
Inoltre, viene confermata la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore: nel caso in cui quest’ultimo assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo ed aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento.
Altresì, il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).
Fonte: INPS
Circolare INPS: congedo COVID-19 ed estensione permessi 104

