Prima informativa gestione coronavirus

Prima informativa gestione coronavirus. La rapida diffusione del Coronavirus impone ai datori di lavoro di agire tempestivamente anche alla luce degli obblighi in materia di salute e di sicurezza che hanno nei confronti dei lavoratori. Di seguito si forniscono le prime indicazioni in materia, basate sul Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, con cui il Governo ha varato misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, sul DPCM del 23/02/2020, nonché sull’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lombardia, di intesa con il Ministro della Salute. Si rammenta che, con il DPCM del 23/02/2020, sono state varate misure urgenti per i comuni della Lombardia di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini e del comune di Vò in Veneto

COMUNI IN CUI NON E’ DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

Unità produttive in comuni non destinatari di misure di contenimento: nel caso in cui, in assenza di uno specifico provvedimento, il datore di lavoro, di propria iniziativa, decida di sospendere l’attività lavorativa, sarà comunque tenuto al pagamento della retribuzione e al versamento dei contributi. Si invitano i gentili clienti che rientrano in tale casistica a valutare l’introduzione o lo sviluppo di forme di smart-working e/o la stipula di accordi di II livello per lo smaltimento collettivo, in caso di emergenza, di ferie e/o permessi in modo da essere preparati in caso di diffusione del virus.

COMUNI IN CUI E’ DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

Unità produttive ubicate in comuni per cui è disposta la sospensione dell’attività, laddove questa non possa essere svolta a distanza: laddove l’attività dell’unità produttiva sia sospesa in base ad una specifica ordinanza o provvedimento, il datore di lavoro potrà optare tra le seguenti soluzioni:

  • soluzione 1(maggiormente cautelativa): pagamento della retribuzione, in quanto il lavoratore si trova nell’impossibilità di rendere la propria prestazione lavorativa;
  • soluzione 2 (maggiormente rischiosa): il datore di lavoro non è tenuto né al pagamento della retribuzione né al versamento dei contributi, non essendo il mancato svolgimento dell’attività imputabile al datore di lavoro stesso;
  • soluzione 3: collocazione del personale in ferie (previa valutazione dei residui).

Resta inteso che si attendono indicazioni da parte del Ministero del Lavoro in merito alla auspicata possibilità di attivare ammortizzatori sociali in questa specifica circostanza.

Prima informativa gestione coronavirus

Unità produttive ubicate in comuni per cui è disposta la sospensione dell’attività, laddove questa possa essere svolta a distanza: le imprese che possono svolgere l’attività a distanza, sempre laddove ciò sia previsto dal provvedimento recante le misure di contenimento, possono applicare in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile.

Questa previsione, che deroga alla disciplina generale in materia di smart-working, deve essere contenuta nel provvedimento stesso. Ad oggi l’unica norma derogatoria appare quella contenuta nel DPCM del 23/02/2020, diramato per fronteggiare l’emergenza nei comuni di Lombardia e Veneto, sopra indicati, maggiormente interessati dall’epidemia. L’articolo 3 del DPCM stabilisce, ai commi uno e due, che: ’’la modalità di lavoro agile è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’articolo 23 della Legge n. 81/2017, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.’’

L’assenza di specifiche definizioni non permette un’immediata individuazione delle aree interessate e porta a pensare che tale deroga possa essere applicate alle Regioni Lombardia e Veneto su cui insistono provvedimenti locali intesi a considerarli aree a rischio. Sul punto sarebbe, tuttavia, auspicabile un chiarimento da parte dei Ministeri competenti, onde chiarire il campo di applicazione della disposizione. A prescindere da dove è ubicata l’unità dell’impresa, si segnala che l’assenza dei lavoratori in quarantena stabilita dai presidi sanitari o posti in osservazione, che evidentemente non possono essere presenti sul luogo di lavoro, dovrà essere disciplinata, salve future diverse indicazioni, secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, essendo tale fattispecie assimilabile ad un ricovero.

Nei casi di quarantena volontaria da parte di lavoratori che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio, l’azienda potrà concedere, laddove lo riterrà opportuno, su istanza del lavoratore, ferie e permessi.

Si ricorda, infine, ai gentili clienti di valutare, con i professionisti incaricati, l’integrazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, nonché ulteriori aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.

Prima informativa gestione coronavirus

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