Decorrenza modifiche regime forfettario. La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune modifiche al regime forfettario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, introducendo importanti novità sia in merito ai requisiti di accesso sia in relazione alle cause di esclusione.
In particolare, per quanto riguarda i requisiti di accesso, la legge di bilancio ha sostituito l’art. 1 comma 54 della l. 190/2014 disponendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se, contemporaneamente, nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 65.000€ e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000€.
Con riferimento alle cause di esclusione è prevista l’ipotesi in cui il soggetto, nel periodo d’imposta precedente, abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000€.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire dubbi in merito alla decorrenza delle nuove modifiche a seguito di richieste pervenute all’istituto stesso.
Nella risoluzione n. 7/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’individuazione del periodo di imposta a partire dal quale decorrono le novità, bisogna fare riferimento alla nuova formulazione normativa, dalla quale si evince che il limite delle spese va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfettario.
Di conseguenza i contribuenti che abbiano superato i limiti previsti dal comma 54 nel 2019 non potranno accedere al regime forfettario nel 2020.
Anche per la clausola di esclusione prevista al comma 57, lettera d-ter), dal tenore letterale emerge che la stessa operi già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati per un importo superiore a 30.000€.
Inoltre, l’Agenzia chiarisce che le modifiche introdotte con la legge di bilancio 2020 non si pongono in contrasto con l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, in quanto non comportano alcun adempimento immediato. Infatti, il requisito di accesso e la causa di esclusione impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento delle dette soglie.
Infine, l’eventuale superamento delle soglie previste comporta la non applicazione del regime forfettario ma di quello ordinario con i consueti adempimenti.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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