Interpello: ritenute su redditi di lavoro

Interpello: ritenute su redditi di lavoro. L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 36 del 7 febbraio 2020 fornisce chiarimenti in merito all’imponibilità dei redditi di lavoro prodotti in Italia da un lavoratore non fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Il quesito nasce dalla circostanza che, la società istante, ha alle proprie dipendenze un dirigente il quale presta attività lavorativa in sedi estere, non risultando fiscalmente residente in Italia.

Considerato che, secondo il Tuir, sono imponibili in Italia solo i redditi derivanti da attività lavorativa prestata nel territorio italiano, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se debba assoggettare a ritenuta alla fonte il solo reddito prodotto in Italia, escludendo la parte di reddito relativa ai giorni trascorsi all’estero.

Nel parere dell’Agenzia delle Entrate si legge che per determinare il reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale che da diritto ad ottenere la retribuzione.

Affinché tale rapporto sia rispettato il numero di giorni indicati al numeratore e al denominatore devono essere individuati con criteri omogenei. Al riguardo la circolare n. 17/E del 2017, ha specificato che i termini del rapporto per essere omogenei qualora i periodi indicati, sia al numeratore che al denominatore, siano considerati al netto delle festività, week end e ferie.

Per compilare correttamente la Certificazione Unica nella sezione “Dati fiscali” l’istante dovrà indicare: il totale della retribuzione imponibile in Italia, il numero dei giorni di lavoro prestati in Italia per i quali il dipendente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13 del Tuir, la data di inizio del rapporto di lavoro, che il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre e infine, riportare il codice 4 previsto per segnalare le ipotesi in cui non vi è coincidenza tra i giorni che danno diritto alle detrazioni e la durata del rapporto.

Nel caso in questione i redditi sono parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni, l’istante dovrà compilare la sezione “Altri dati” indicando l’ammontare di reddito escluso dalla tassazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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