Variazione saggio di interesse legale. L’INPS con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2020 illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, fissato allo 0,05%, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dal D.M. dal 12 dicembre 2019 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sulla Gazzetta Ufficiale (n. 293 del 14 dicembre del 2019) è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato fissato allo 0,05% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
La legge n. 388 del 2000, all’articolo 116, prevede la riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali. L’applicazione di tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
La misura dello 0,05% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Il tasso di interesse legale dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020.
| PERIODO DI VALIDITÀ | SAGGIO DI INTERESSE LEGALE |
| 01.01.2018-31.12.2018 | 0,3% |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 0,8% |
| 01.01.2020- | 0,5% |
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