Cassazione: buoni pasto esclusi con permessi di allattamento. La Corte di Cassazione con la sentenza 31137/2019 ha affermato che per la fruizione del buono pasto, da parte della lavoratrice madre nei giorni in cui usufruisce del permesso per l’allattamento nel primo anno di vita del figlio, è necessario che si raggiungano le ore lavorative giornaliere previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Pertanto, l’assenza legittimata dai permessi per l’allettamento non fa maturare il diritto ai buoni pasto anche se tali ore sono equiparate per legge a quelle di lavoro ai fini retributivi e contributivi.
Il caso concerneva una dipendente dell’Agenzia delle Dogane che chiedeva il pagamento dei buoni pasto relativamente ai giorni in cui aveva fruito dei permessi per allattamento. La Corte di Appello di Milano aveva accolto il suo ricorso affermando che le ore fruite per i permessi sono da equiparare alle ore di lavoro ai fini della durata e della retribuzione, richiamando l’art. 39 del D.Lgs 151/2001.
La Cassazione, invece, ribalta la decisione affermando che la consegna del buono pasto non è obbligatoria per legge, ma dipende dal raggiungimento delle specifiche condizioni previste dal contratto collettivo applicato, quindi esclude che, qualora il contratto richieda lo svolgimento di un numero minimo di ore lavorate per il godimento dei buoni pasto, il buono medesimo non potrà essere riconosciuto alle dipendenti che non abbiano raggiunto la soglia oraria.
Secondo i giudici della Cassazione le ore di congedo previste dal TU Maternità e Paternità sono equiparate dal TU Pubblico impiego all’orario di lavoro solo ad alcuni fini, ma al di fuori di tale ambito non possono essere considerate come lavoro effettivo.
Fonte: Corte di Cassazione
Cassazione: buoni pasto esclusi con permessi di allattamento

