La direttiva approvata dal Consiglio dell’Unione Europea il 7 ottobre 2019 estende le tutele in favore dei whistleblowers (gli informatori) che denunciano violazioni del vigente diritto eurounitario in settori come appalti pubblici, sicurezza dei prodotti, servizi e mercati finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Nel nostro ordinamento i whistleblowers trovano tutela nella legge n.179/2017 la quale rimanda al campo di applicazione del D.Lgs. n.231/2001 comportando un ambito di applicazione soggettivo e oggettivo circoscritto (enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, che abbiano adottato il sistema di compliance, per i soli “reati presupposto” in presenza dei quali si configura la responsabilità dell’ente).
La direttiva europea prevede che la tutela del segnalante operi all’atto della lesione di un bene giuridico tutelato dal diritto UE. Inoltre, i destinatari di tale protezione sono i lavoratori dipendenti, autonomi, gli azionisti, i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, volontari e tirocinanti, ma si rivolge anche nei confronti dei segnalatori che comunichino informazioni in merito a rapporti di lavoro terminati o non ancora iniziati.
Il legislatore europeo prevede due canali (uno interno, da preferire, ed uno esterno) attraverso cui è possibile effettuare le segnalazioni; questi dovranno essere gestiti in maniera sicura e controllata, garantendo la riservatezza del segnalatore. Deve essere, poi, designata una persona che dia seguito e riscontro delle segnalazioni ricevute prevedendo al riguardo un termine ragionevole.
Tra le diverse misure di protezione per i segnalatori rientra il divieto di ritorsione, le garanzie sul piano informativo, supporto psicologico, esclusione di responsabilità per lecita acquisizione di informazioni.
La direttiva, inoltre, dispone che gli stati membri possano prevedere apposite sanzioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che ostacolino le segnalazioni o che attuano ritorsioni, vessazioni o che violino il diritto alla riservatezza dell’identità degli informatori.

