I riposi giornalieri: un approfondimento

I RIPOSI GIORNALIERI: UN APPROFONDIMENTO

PREMESSA

I riposi giornalieri: un approfondimento. I riposi giornalieri (ex permessi per allattamento) rientrano nella categoria delle assenze protette alle quali il Legislatore, con la finalità di promuovere e proteggere la funzione genitoriale nell’ambito del lavoro, ha scelto di dedicare particolare attenzione.

Il principale riferimento normativo è ancora una volta rappresentato dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che disciplina la fattispecie dei riposi giornalieri agli articoli 39, 40 e 41.

Del tema si sono occupate anche la giurisprudenza, l’INPS e il Ministero del Lavoro che sono intervenuti, ognuno nell’area di propria competenza, a definire gli aspetti più controversi e operativi di questi riposi.

I RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE (ART. 39 D.Lgs. 151/2001)

La fruizione dei riposi giornalieri (ex permessi per allattamento) è, innanzitutto, una prerogativa della lavoratrice madre. Il padre, come vedremo, ne può fruire soltanto al verificarsi di determinate condizioni.

L’art. 39 prevede che la lavoratrice madre, fino al compimento di un anno di vita del bambino, può fruire di riposi giornalieri secondo la seguente misura:

  • due riposi giornalieri della durata di un’ora ciascuno (da fruirsi anche cumulativamente) se il suo orario giornaliero di lavoro è pari o superiore alle sei ore;
  • un riposo giornaliero della durata di un’ora quando il suo orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore.

Se la lavoratrice madre usufruisce dell’asilo nido (o di un’altra struttura idonea) istituita dal datore di lavoro all’interno dell’unità produttiva o in un luogo ad essa vicino, la durata dei periodi di riposo a cui la medesima lavoratrice madre ha diritto è ridotta a mezz’ora.

I RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE (ART. 40 D.Lgs. 151/2001)

La possibilità di fruire degli ex permessi per allattamento è stata riconosciuta anche al lavoratore padre che, sempre in base al proprio orario giornaliero di lavoro, ne ha diritto soltanto al verificarsi di determinate condizioni tassativamente indicate dalla legge e di seguito descritte:

  • il padre è il titolare dell’affidamento esclusivo del figlio;
  • la madre ha scelto di rinunciare ai permessi;
  • la madre versa in uno stato di grave infermità o è morta;
  • la madre non è una lavoratrice dipendente (ma è, ad esempio, una casalinga o una lavoratrice autonoma).

Il lavoratore padre, inoltre, non potrà usufruire dei riposi giornalieri durante il congedo di maternità (sia obbligatorio che facoltativo) della madre né quando quest’ultima, pur non usufruendo dei permessi giornalieri, è comunque assente dal lavoro per altre motivazioni (ad esempio per permessi non retribuiti o perché in aspettativa).

PARTO GEMELLARE E RIPOSI GIORNALIERI (ART. 41 D.Lgs. 151/2001)

In caso di gemellare è previsto un raddoppiamento dei periodi di riposo. L’art. 41 precisa che le ore aggiuntive rispetto a quella già riconosciute possono essere fruite anche dal padre.

I RIPOSI GIORNALIERI DEI GENITORI AFFIDATARI

La disciplina degli ex permessi per allattamento si applica, al pari delle altre tutele riconosciute dalla legge, anche ai genitori affidatari e addottivi che ne possono usufruire entro il primo anno di ingresso del minore in famiglia.

Qualora l’adozione o l’affidamento riguardi due o più minori trova applicazione il principio del raddoppio delle ore di permesso, in quanto la casistica viene fatta rientrare nella fattispecie del parto plurimo.

 IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Durante i periodi di riposo giornaliero alla lavoratrice madre e al lavoratore padre viene riconosciuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione, comprensiva di tutti gli elementi accessori erogati con carattere di continuità, che sarebbe spettata per le ore di riposo. Tale indennità, che è carico dell’INPS, viene anticipata dal datore di lavoro e recuperata mediante conguaglio.

IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

L’indennità per i riposi giornalieri non è soggetta a contribuzione; i periodi di riposo giornaliero sono, però, coperti da contribuzione figurativa e sono utili alla misura e al diritto dei trattamenti pensionistici.

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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