Versamento dei contributi – eventi sismici
Come si ricorderà l’art. 1, comma 991, lett. b) della Legge 145/2019 aveva prorogato, per i territori colpiti dagli eventi sismici tra il 2016 e il 2017, alla data del 1° giugno il termine per la ripresa dei versamenti contributivi.
Nel nuovo Messaggio n. 1654/2019, l’INPS ha fornito le istruzioni contabili per procedere al suddetto versamento dei contributi – eventi sismici. L’importo dovuto, nello specifico, potrà essere versato in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo. Nel Messaggio l’INPS chiarisce che per ottenere la rateizzazione sarà necessario presentare domanda entro il 1° giugno 2019. Contestualmente si dovrà procedere al versamento della prima rata. Nel Messaggio 1654/2019 l’INPS ha chiarito che indicazioni operative più puntuali in merito alle suddette modalità di rateizzazione saranno fornite in un successivo comunicato.
Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione, sono quelli aventi scadenza legale di adempimento e di versamento nel periodo decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017. Nella sospensione rientrano anche i versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa (concessi dall’Istituto ai sensi dell’art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989, convertito in Legge 389/1989) e già in corso alla data dell’evento sismico.
La sospensione riguarda le Regioni interessate dagli eventi sismici in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Per la contabilizzazione dei contributi sospesi per gli eventi sismici che si sono verificati a decorrere dal 24 agosto 2016 e la cui ripresa dei versamenti dovrà avvenire sempre entro la data del 1° giugno 2019, il Messaggio INPS rinvia alle istruzioni contabili già fornite nella circolare 204/2016 e nel messaggio 3124/2017.
Fonte: INPS