Con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito agli effetti della nuova disciplina sulle unioni civili sulla concessione dei permessi Legge 104 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.
L’Istituto ricorda, infatti, che la Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Rinviando alla circolare in commento per l’analisi degli effetti della nuova disciplina, si ricorda che gli uniti civilmente, al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso Legge 104 e/0 dei periodi di congedo straordinario, possono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea.
Per tale motivo sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione modulistica, i seguenti modelli appositamente aggiornati:
- SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
- SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
La domanda deve essere inoltrata all’Inps di competenza tramite Posta Elettronica Certificata o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello). Il richiedente è tenuto, inoltre, a dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.
Stesse considerazioni valgono per i conviventi di fatto al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso Legge 104.
Fonte: Inps