29 Aprile 2024

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Ulteriori istruzioni operative per la cigd

Ulteriori istruzioni operative per la cigd. L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1525/2020 con cui fornisce ulteriori istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020.

Ad integrazione delle istruzioni già fornite con la circolare n. 47/2020, attraverso il nuovo messaggio, l’istituto comunica che sono stati implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Precettori” (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l’invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga.

Risultano già operative le procedure per l’invio dei provvedimenti di concessione fino a 9 settimane, di cui all’art. 22 del DL n. 18/2020, attraverso il Sistema Informativo dei Precettori, utilizzando il “flusso B” e indicando il numero di decreto convenzionale “33193”. Ed anche, i provvedimenti di concessione di cui all’articolo 3 del D.I. n. 3/2020, che le sole regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono trasmettere fino a 13 settimane, attraverso sempre la piattaforma SIP, e utilizzando il medesimo “Flusso B”, ma indicando il numero di decreto convenzionale “33192”.

Nel “Sistema Informativo dei Precettori” alla pagina “Upload XML Decreti” nella sezione “CIG in Deroga” vi è la possibilità di scaricare il “Flusso B”, il documento di specifiche per l’upload e il manuale utente, nonché procedere con l’invio dei file.

L’istituto ribadisce che i decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni.

Una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna, nelle forme semplificate, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro.

Ricevuta l’autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare il modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in oggetto.

Fonte: INPS

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