Per la tassazione smart working vale la residenza fiscale

Negli ultimi anni e nel passaggio dell’emergenza sanitaria in pandemia, il mercato del lavoro si è evoluto verso una direzione di maggiore flessibilità e l’Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E ha specificato i criteri da applicare per la tassazione dei lavoratori agili.

In primo piano secondo l’Agenzia la necessità di verificare i criteri di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche anche per il movimento di neutralizzazione delle frontiere e internazionalizzazione dei lavoratori che si è rafforzato in pandemia.

L’ordinamento italiano per individuare i soggetti passivi dell’imposizione previsti nell’art. 2 del TUIR ha introdotto il concetto di “residenza fiscale”. In particolare, alla luce della disposizione citata, sono considerati residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile): 

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; 
  • hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio; 
  • hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza. 

Tali condizioni sono tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una persona nel territorio dello Stato.

Qualora un soggetto fosse residente per frazioni di anno in più stati ci si dovrà rifare alle convenzioni contro le doppie imposizioni (il cosiddetto tie breaker rules).

Questo nuovo modello organizzativo necessita di alcuni chiarimenti di coordinamento con le disposizioni convenzionali che ripartiscono la potestà impositiva in relazione a determinati redditi, con particolare riferimento agli articoli del Modello OCSE: 15 (Redditi di lavoro dipendente), 7 (Utili d’impresa), 5 (Stabile organizzazione), e 14 (Professioni Indipendenti) 2 come recepiti nei Trattati conclusi dall’Italia.

Come specificato dall’Agenzia di recente (interpello n. 50/2023) saranno totalmente sottoposti al regime impositivo italiano i redditi da lavoro di un lavoratore agile con residenza in Italia e datore di lavoro estero, salvo i casi in cui si rechi per alcuni periodi nel Paese in cui risiede l’impresa.

Leggi la circolare 25/E dell’Agenzia delle Entrate.

Per la tassazione smart working vale la residenza fiscale.

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