Regime decadenziale dei pagamenti di CIGO, CIGD e ASO. L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3007/2020 con cui si forniscono indicazioni in merito all’operatività della decadenza per l’invio delle domande di CIGO, CIGD e ASO, nei casi di mancato rispetto dei termini previsti per le richieste di pagamento diretto da parte dell’Istituto.
L’art. 74 del decreto-legge n. 34/2020 dispone che nel caso di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve inviare la domanda di concessione del trattamento entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per il periodo di sospensione o riduzione dell’attività nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile le domande devono essere state inviate entro il 15 luglio 2020.
Il datore di lavoro è poi tenuto a comunicare tutti i dati necessari per consentire all’Istituto il pagamento dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è previsto il trattamento di integrazione salariale, o se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento concessorio.
Di seguito si riportano i termini per l’invio dei modello SR41:
- Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. In caso di integrazione salariale interessante più mesi, il termine entro cui inviare i modelli è fissato alla fine dell’intero periodo autorizzato;
- Entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
- Entro il 17 luglio 2020 qualora la data individuata nei due casi precedenti sia anteriore a questa data.
È importante sottolineare che, nel caso di mancato rispetto dei termini fin qui esposti, comporta l’onere del pagamento delle prestazioni a carico del datore di lavoro.
Fonte: INPS
Regime decadenziale dei pagamenti di CIGO, CIGD e ASO