Proroga versamenti contributivi zone sisma. Come noto, l’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, ha disposto nei comuni coinvolti negli eventi sismici dell’agosto 2016 “la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”.
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti era stato sospeso fino alla data del 1 giugno 2019, in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili a decorrere dal giugno 2019.
Tutto ciò premesso, il legislatore, con l’articolo 23 del d.l. 32/2019, in riferimento ai territori colpiti dal sisma “ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo”.
Il messaggio INPS n. 2338 del 20 giugno 2019 precisa che, anche qualora il contribuente scelga di adempiere in forma rateizzata, non saranno applicate sanzioni e interessi nel caso in cui il contribuente proceda al “versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019”.
Con un successivo messaggio, ancora non emanata dall’INPS, saranno comunicate le modalità di effettuazione del versamento contributivo sia in un’unica rata che con versamento dilazionato.
Proroga versamenti contributivi zone sisma.
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