Prescrizione dei crediti di lavoro

Prescrizione dei crediti di lavoro. L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota del 23 gennaio 2020, ha evidenziato la corretta interpretazione delle disposizioni relative alla prescrizione dei crediti di lavoro nel caso in cui il personale ispettivo debba procedere all’adozione del provvedimento di diffida accertativa; viene precisato che le somme corrisposte al prestatore con periodicità annuale o infrannuale e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine quinquennale.

Come noto la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere; a tal riguardo e secondo un orientamento della Corte di Cassazione, la decorrenza di tale termine non opera in costanza di rapporto di lavoro, poiché il lavoratore potrebbe ritrovarsi in una condizione di “timore”, che potrebbe indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli orientamenti più recenti della giurisprudenza hanno affermato che è necessaria, anche nel caso in cui il lavoratore sia assistito dalla tutela reale, una valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del timore di licenziamento, rilevando anche le concrete modalità di espletamento del rapporto di lavoro.

L’esistenza o meno di una condizione di “sudditanza psicologica” determinata e connessa dalla stabilità del rapporto di lavoro, dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria, adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese.

Detto ciò ed in considerazione che la diffida accertativa ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili e quindi non fondati su elementi suscettibili di interpretazione, si ritiene che il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro, il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato.

Nel compiere tale valutazione, il personale di vigilanza dovrà tenere conto anche di atti interruttivi della prescrizione esperiti dal lavoratore interessato; in questi casi il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa anche per crediti temporalmente antecedenti, sempre nel limite di cinque anni dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione.

In conclusione, è sufficiente che il creditore manifesti nei confronti del debitore la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto; occorrerà effettuare tale manifestazione con documento scritto che sia idoneo a garantirne la conoscenza legale.

Prescrizione dei crediti di lavoro

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