Con la circolare n. 45 del 29 febbraio 2016, l’Inps commenta le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in tema di pensione anticipata.
L’articolo 1, comma 299 della legge in questione, ha infatti previsto che la riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata per i soggetti che accedono a pensione con età inferiore ai 62 anni, non si applica ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. Questo regime di vantaggio, tuttavia, trova applicazione esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.
L’Istituto specifica, inoltre, che “in ragione della decorrenza della norma, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016” e conferma, se compatibili, le istruzioni applicative già fornite con messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014 e circolare n. 74 del 10 aprile 2015.
Fonte: Inps