NASPI e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020 con cui chiarisce la possibilità, da parte dell’istituto, di erogare la NASPI a favore di quei soggetti che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto di procedere agli stessi, introdotto dal Decreto Cura Italia e ulteriormente integrato dal DL Rilancio.
Al riguardo, l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, sottolineando che l’indennità di disoccupazione NASPI è riconosciuta in favore di lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione, ha chiarito che il carattere nullo del licenziamento non inficia sulla possibilità di erogazione della NASPI.
Di conseguenza, qualora sussistano tutti i presupposti legislativi, è possibile procedere con l’accoglimento della domanda di disoccupazione presentata da quei lavoratori che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo, intimato che in data successiva al 17 marzo.
Nel messaggio, l’INPS sottolinea che, l’erogazione viene effettuata con riserva di ripetizione di quanto corrisposto, nel caso in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, debba essere reintegrato nel posto di lavoro.
In quest’ultima ipotesi il lavoratore è tenuto attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso ai fini della restituzione di quanto ricevuto.
Fonte: INPS
NASPI e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo