Malattia e quarantena. L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2584 del 2020 con cui fornisce informazioni in merito alle istruzioni operative per la gestione dei certificati prodotti dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui all’art. 26 del DL N.18/2020.
Nello specifico il messaggio prende in esame le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 6 dell’articolo sopra menzionato.
Con riferimento al 1 comma, il quale equipara il periodo di quarantena alla malattia, l’INPS chiarisce che, rientra in tale fattispecie la quarantena attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e la quarantena precauzionale.
Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica a seconda del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.
Ai fini del riconoscimento della tutela in questione, il lavoratore dovrà produrre il certificato rilasciato dal medico curante, in cui si riportano gli estremi del provvedimento emesso dell’autorità sanitaria. Tali periodi non dovranno essere considerati ai fini del calcolo del comporto.
Per quanto riguarda la tutela del comma 2, che si rivolge ai lavoratori con patologie di particolare gravità, dispone che il periodo di assenza dal servizio, debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, viene equiparato a degenza ospedaliera.
Per tali ipotesi, il certificato dovrà riportare l’indicazione dettagliata della situazione clinica del lavoratore, gli estremi del verbale di riconoscimento dell’handicap ovvero la certificazione rilasciata dal medico legale delle ASL.
Infine, l’INPS chiarisce anche il caso di malattia conclamata da COVID-1 (comma 6, art. 26). Il lavoratore dovrà presentare il certificato medico senza la necessità di un provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Questa situazione dovrà essere gestita come malattia comune, anche per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
In Allegato al messaggio vengono fornite istruzione di dettaglio per la gestione delle certificazioni prodotte e la regolarizzazione degli eventi dichiarati.
Si resta comunque in attesa di una circolare apposita.
Fonte: INPS
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