Lavoro straordinario: sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022. La definizione di “orario di lavoro” è quella di un periodo temporale nel quale il lavoratore non solo svolge la sua attività lavorativa, ma quando si rende disponibile al datore di lavoro, indipendentemente dell’effettivo svolgimento delle mansioni a lui affidate.
In particolare, l’orario di lavoro si differenzia tra orario normale e straordinario:
- l’orario normale solitamente è di 40h spalmate in un massimo di 7 giorni, ma potrà essere modificato dal ccnl di riferimento;
- l’orario di lavoro straordinario è quello eccedente le 40h, fino ad arrivare ad un massimo di 48h da calcolarsi in base a quanto stabilito dal Ccnl, al quale il datore di lavoro aderisce con un massimo annuale di 250h di straordinario.
Bisogna far capo, infine, alla contrattazione collettiva sulle soglie massime per queste situazioni particolari:
- eccezionali esigenze tecnico-produttive ed impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- cause di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario può dare luogo a un pericolo grave e immediato, oppure a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse.
Come ogni credito, il periodo di prescrizione è quinquennale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, sposta la data di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il lavoratore cessa il proprio rapporto lavorativo.
Questo orientamento innovativo della Corte di Cassazione è stato immediatamente accolto dal tribunale di Teramo con la sentenza n. 464/2022 del 28.09.2022.
Dopo l’entrata in vigore della legge Fornero e del Jobs Act, i contratti a tempo indeterminato hanno perso la garanzia di stabilità, per questo i lavoratori potrebbero essere reticenti nel richiedere ciò che gli spetta.
Il tribunale di Teramo ha stabilito che per dimostrare la veridicità delle richieste del lavoratore, in materia di mancata retribuzione dei straordinari, sarà accettata la prova testimoniale su perita valutazione del giudice.
Lavoro straordinario: sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022.