La prescrizione dei crediti da lavoro decorre dalla cessazione del rapporto. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha affermato che la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti di lavoro non decorre in costanza di rapporto di lavoro, ma soltanto dal momento della cessazione dello stesso.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso da un gruppo di lavoratrici contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva stabilito la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Per i Giudici le modifiche apportate dalla L. 92/2012 (riforma Fornero ) e dal D.Lgs 23/2015 (Jobs act) al rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno fatto venire meno un regime di stabilità. Pertanto, per tutti quei diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ.

