Con ordinanza n. 18892/2024, la Corte di Cassazione si è espressa sull’illegittimità del trasferimento di un lavoratore presso altra sede aziendale disposto dopo l’ordine di reintegrazione del giudice.
In particolare, a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo, un’azienda provvedeva a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro disponendo il trasferimento dello stesso presso una sede diversa da quella di provenienza.
Secondo la Corte il lavoratore licenziato ha diritto ad essere reintegrato nel posto di provenienza, a meno che non sussista la prova dell’inutilizzabilità del lavoratore presso tale sede.
Infatti, come osservato dalla Corte con sentenza n. 12123/2002, “il limite al potere di trasferimento del datore di lavoro può continuare ad essere esercitato anche dopo la reintegra, ma il suo esercizio deve essere collegato ad una reale esigenza aziendale”.
Il lavoratore reintegrato, pertanto, deve essere ricollocato nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate.
L’unica eccezione alla regola è data dall’impossibilità di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede per “insussistenza di posti” tale da impedire il corretto espletamento delle mansioni precedentemente svolte o di mansioni equivalenti, incombendo sul datore di lavoro l’onere di provare tali circostanze.