Lavoratore notturno: criteri di prevalenza tra previsioni legale e contrattuali. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso nota prot. N. 1050/2020 fornisce alcuni chiarimenti circa la definizione di “lavoratore notturno” ovvero colui che fornisce la propria attività lavorativa subordinata per un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, D. Lgs. 66/2003 si definisce lavoratore notturno:
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
In difetto di disciplina collettiva viene considerato lavoratore notturno il lavoratore che svolge almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.
Qualora, invece, sia presenta una regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno il lavoratore che svolge nel periodo notturno la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo.
L’Ispettorato precisa che, Laddove la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale – utili alla definizione di “lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore (tre ore giornaliere o ottanta giorni l’anno).
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro
Lavoratore notturno: criteri di prevalenza tra previsioni legale e contrattuali