L’Inps ha emanato il messaggio n. 4271 del 16 Novembre 2018 contenente chiarimenti in merito alla validità, nel mutato panorama normativo europeo, della circolare n. 192/1996 nella parte in cui prevede la necessità di un’autorizzazione per il trasferimento del lavoratore all’estero durante il periodo di fruizione dell’indennità di malattia.
L’Istituto ha precisato che “il provvedimento di autorizzazione di cui alla citata circolare va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto”. Va da sé che, una tale interpretazione, è da escludere per i provvedimenti di autorizzazione al trasferimento all’estero rilasciati dalla ASL, nel limite delle proprie attribuzioni e competenze.
Fonte: inps