Con il messaggio n. 2758 del 21 giugno 2016, l’Inps fornisce chiarimenti in merito al diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di “vacatio studii” e nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
Nello specifico, l’Istituto chiarisce che, in caso di morte del genitore, Il figlio superstite o equiparato, nel periodo compreso tra il completamento dell’esame di maturità e l’iscrizione all’università, e/o nel periodo compreso tra il conseguimento della laurea triennale e l’iscrizione alla specialistica, conserva il diritto a percepire la pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore.
Quanto sopra a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione.
In caso di spettanza del diritto, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte genitore, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.
Nella stessa circolare, l’Istituto specifica che anche il figlio superstite o equiparato che, al momento della morte del genitore, stia svolgendo un lavoro dal quale derivi un reddito inferiore al trattamento minimo annuo di pensione maggiorato del 30% e riproporzionato in base al periodo di lavoro ha diritto alla pensione ai superstiti.
Fonte: Inps