Con la circolare n. 180 del 7 dicembre 2017, l’Inps ha fornito chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
L’Istituto, nella predetta circolare, ha chiarito che ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal citato articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Resta fermo, tuttavia, che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando quest’ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, richiesta dal menzionato comma 15-bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato.
Per le modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi trovano applicazione le istruzioni fornite al punto n. 3 della circolare n. 196 del 2016.
Fonte: Inps