Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni particolari aspetti connessi all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e/o alla sua compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura.
In sintesi, l’Istituto ha precisato che, in tali fattispecie, la cumulabilità del reddito percepito con la fruizione dell’ammortizzatore dipende dalla durata del rapporto e dal reddito percepito. In relazione a ciò, resta fermo il criterio generale in base al quale il cumulo è consentito se dal rapporto di lavoro subordinato derivi un reddito annuo non superiore agli 8.000 euro, con una durata massima del rapporto comunque non superiore a 6 mesi di lavoro effettivo.
Fonte: Inps