Con la circolare n. 42 del 26 febbraio 2016 l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’indennità di maternità per le iscritte alla Gestione separata in caso di adozione e affidamento e in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.
Nella prima ipotesi, l’Istituto richiama, preliminarmente, il nuovo articolo 64 bis del Testo Unico sulla maternità il quale, così come introdotto dal D.Lgs. 80/2015, prevede che “in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”
Tale nuova norma, precisa l’Inps, non comporta modifiche alle tutele già in atto in quanto si limita ad integrare il T.U. con quanto disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, che ha esteso il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.
Nel secondo caso, l’istituto specifica che il riconoscimento del diritto all’indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata (che applicano l’aliquota maggiorata dello 0,72%), disposto dall’articolo 64 ter del T.U. in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente, riguarda soltanto le lavoratrici e i lavoratori “parasubordinati”, perché questi ultimi non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva che è, invece, a carico committente.
Entrando nello specifico, la circolare 42/2016 riporta quanto segue:
“sono indennizzabili anche in forza alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della riforma). Sono, inoltre, interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma. Invece, non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento. Analogamente, non è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta ex art. 64 ter T.U. le giornate di congedo di maternità/paternità ricadenti nell’anno 2014. Inoltre, come detto, la contribuzione “dovuta”, non è utile per l’indennizzo del congedo parentale, indipendentemente dal momento di fruizione.
Fonte: Inps