17 Settembre 2024

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Inps: minimale di retribuzione giornaliera per il calcolo dei contributi (2016)

Con la circolare n. 11 del 27 gennaio 2016, l’Inps fornisce il minimale di retribuzione giornaliera utile per il calcolo dei contributi dovuti in materia previdenziale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Come fa notare l’Istituto nella circolare in commento, la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, c. 287) ha introdotto in merito delle novità, stabilendo che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.

I nuovi limiti che pertanto si attestano nella stessa misura prevista per l’anno 2015, devono essere ragguagliati a € 47,68 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore al 1° gennaio 2016, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.

Anno 2016 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld 501,89
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 47,68

L’Istituto ricorda che, l’obbligo di rispettare il suddetto minimale non sussiste in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore a tale valore minimo.

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

€ 47,68 x 6 /40 = € 7,15

Invece, in caso di orario normale di lavoro pari a 36 ore settimanali (articolate su cinque giorni), il procedimento del calcolo è il seguente:

€ 47,68 x 5 /36 = € 6,62

Per quanto riguarda il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dalla Legge n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, quest’ultimo è pari, per l’anno 2016, a € 100.324,00.

Fonte: Inps

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