Con la circolare n. 59 del 1° aprile 2016, l’Inps informa che sarà avviata una attività di periodico controllo a campione, a carico delle Sedi competenti, sulla legittima fruizione del bonus occupazionale del programma Garanzia Giovani.
Nella circolare in commento, l’Inps riepiloga anche le principali caratteristiche del suddetto bonus di cui al Decreto Direttoriale n. 1709/2014.
Ai datori di lavoro che assumono un giovane registrato al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” viene, infatti, riconosciuto un incentivo di tipo economico, il cui valore varia in base alla tipologia contrattuale attivata ed alla classe di profilazione attribuita al giovane. L’importo dell’incentivo va, quindi, da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 6.000 euro.
I rapporti di lavoro che danno diritto all’agevolazione sono quelli a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato di durata superiore a sei mesi e quelli di apprendistato.
Anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato rendono possibile fruire del bonus in commento.
Il godimento del bonus è, tuttavia, subordinato alla sussistenza di determinate condizioni in capo al datore di lavoro come, ad esempio, il rispetto dei limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, dei principi generali in materia di incentivi e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Come, tuttavia, specifica l’Inps nella circolare in commento, nel caso in caso di superamento della soglia “de minimis”, l’assunzione deve comportare un incremento netto dell’occupazione rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Fonte: Inps