Con la circolare n. 72 del 23 maggio 2018, l’Inps avendo acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione, per gli iscritti a tutte le gestioni INPS, sia pubbliche che private, dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei casi di abrogazione e/o rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri, nei casi di restituzione della contribuzione regionale, e di sostituzione dei vitalizi con nuove prestazioni a carattere pensionistico. Si evidenzia inoltre l’applicabilità della disciplina di carattere generale anche ai docenti universitari.
Infine, vengono presentate per gli iscritti alla Gestione Pubblica le indicazioni per il versamento della quota di contribuzione relativa alla cassa pensionistica a carico dell’iscritto e per gli iscritti alla Gestione credito e alla Gestione ex ENPDEP le nuove indicazioni per il versamento dell’intera contribuzione da parte del datore di lavoro, ferma restando la rivalsa di quest’ultimo per la quota a carico del dipendente.
Fonte: Inps