Nella circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda la fattispecie della somministrazione fraudolenta di cui all’art. 38-bis del Decreto Legislativo 81/2015.
La somministrazione fraudolenta rappresenta, come noto, il tentativo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo ed è punita con una sanzione penale (ammenda di 20 euro per ogni lavoratore interessato e per ciascun giorno di somministrazione fraudolenta).
La circolare illustra i casi di somministrazione fraudolenta nell’ambito dell’appalto illecito e al di fuori dei casi di pseudo appalto.
La stessa circolare, poi, si concentra sulle sanzioni previste.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro