INL: distacco transnazionale di lavoratori – chiarimenti. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota prot. N. 5398 del 10 giugno 2019, interviene sulla legittimità della sanzione per distacco illegittimo comminata all’impresa estera distaccante e alla sua rappresente italiana per un distacco ritenuto illecito.
L’INL, nella nota in commento, chiarisce a quali condizioni sarà possibile sanzionare entrambe le condotte.
Si ricorda infatti che, il d. lgs. n. 136/2016 all’articolo 3 comma 5, prevede “nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”.
Dal dato normativo si evince quindi che, il legislatore, sanziona non solo la condotta del distaccante, ma anche quella del soggetto che utilizza la prestazione lavorativa del prestatore di lavoro distaccato illegittimamente.
Emerge, quindi, il problema della legittimità dell’irrogazione della sanzione nel caso in cui distaccante e distaccatario siano in realtà un unico soggetto giuridico. Infatti, se il distaccatario non “costituisce un distinto centro di responsabilità”, ma un mero ufficio di rappresentanza senza funzioni operative, rispetto al distaccante, non si ravvisano le condizioni per individuare due distinti soggetti giuridici.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene affermando che “la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale”. Quindi, solo nel caso in cui la Società distaccataria sia in possesso delle condizioni sopra esposte potrà caratterizzarsi come soggetto autonomo e quindi passibile di sanzione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in caso di distacco transnazionale illegittimo.
Nell’ipotesi in cui, al contrario, non sia configurabile la presenza di due soggetti giuridici autonomi non è possibile l’irrogazione della doppia sanzione prevista dalla normativa.
infatti, in base al principio del ne bis in idem, non è possibile sanzionare due volte il medesimo soggetto per il compimento dello stesso illecito.
INL: distacco transnazionale di lavoratori – chiarimenti.