COS’È L’INFORTUNIO SUL LAVORO?
Infortunio sul lavoro: un approfondimento. L’infortunio sul lavoro è l’evento sinistroso violento avvenuto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa al prestatore di lavoro. L’evento infortunistico può determinare in capo al lavoratore le seguenti conseguenze: Morte, Inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale) e Inabilità temporanea al lavoro.
Per causa violenta deve intendersi un’azione determinata e concentrata nel tempo, connessa allo svolgimento dell’attività lavorativa, dalla quale derivi nocumento alla salute del lavoratore.
Gli eventi infortunistici, per essere indennizzati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), devono presentare un collegamento diretto o indiretto con lo svolgimento dell’attività lavorativa. La circolare INAIL n. 52 del 23 ottobre 2013, recependo l’orientamento della Suprema Corte, ha mutato l’orientamento dell’Istituto prevedendo la tutelabilità anche “di tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse”. Pertanto, l’unico limite all’indennizzabilità di un infortunio è “il rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente all’attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente (…) una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento”.
ADEMPIMENTO DEL LAVORATORE
Il lavoratore deve dare comunicazione al proprio datore di lavoro dell’evento infortunistico nel più breve termine possibile, allo scopo di consentirgli di effettuare la denuncia d’infortunio sul sito dell’INAIL.
In generale, a partire dal 2016, l’invio del certificato d’infortunio all’INAIL avviene a carico della struttura che ha prestato il primo soccorso all’infortunato non sarà quindi necessario la materiale consegna al datore di lavoro del certificato d’infortunio. A seguito delle novità sopra descritte, il lavoratore dovrà fornire all’azienda il numero identificativo del certificato medico d’infortunio e solo qualora il predetto identificativo non sia disponibile potrà inoltrare all’ufficio aziendale preposto il certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria.
Qualora il lavoratore non provveda alla comunicazione all’azienda dell’evento infortunistico, rendendola quindi impossibilitata all’invio della denuncia d’infortunio, perderà il diritto all’indennità INAIL per i giorni antecedenti alla data in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell’infortunio.
ADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve provvedere all’invio all’INAIL della comunicazione o della denuncia/comunicazione d’infortunio per tutti gli eventi infortunistici con durata pari o superiore ad un giorno, escluso quello dell’evento.
L’azienda, entro 48 ore dalla ricezione degli estremi del certificato, dovrà provvedere alla compilazione della comunicazione d’infortunio per gli eventi che determinano un’assenza dal lavoro per un periodo di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
La predetta comunicazione, inviata ai soli fini statistici, non determina in capo al lavoratore il diritto a percepire l’indennità giornaliera erogata dall’INAIL.
La predetta indennità decorrerà solo a partire dal terzo giorno d’infortunio.
Il datore di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione degli estremi del certificato, dovrà inoltrare la denuncia/comunicazione d’infortunio per eventi non prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
La denuncia/comunicazione d’infortunio, determinerà in capo al lavoratore il diritto a percepire l’indennità giornaliera INAIL.
La predetta indennità ha un importo pari al:
- 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno;
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione.
SANZIONI
Il datore di lavoro che ometta o invii in ritardo la denuncia d’infortunio all’INAIL è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.290,00 a euro 7.745,00, mentre la sanzione oscilla tra euro 558,41 euro e euro 2.010,28 per i casi di omesso o tardivo invio della comunicazione d’infortunio.
Infortunio sul lavoro: un approfondimento.
A cura di La Rocca e Associati S.p.A.