Incentivo assunzioni donne vittime di violenza. L’INPS ha pubblicato la circolare n. 54 del 2020 con la quale fornisce istruzioni operative e contabili in merito all’incentivo previsto dall’art. 1, comma 220, legge n. 205/2017.
In attuazione di quanto previsto dalla legge, sopra menzionata, si rende operativo lo sgravio contributivo per le cooperative sociali che hanno assunto, nel corso del 2018, a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere.
L’agevolazione in questione è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ad esclusione dei premi e contributi INAIL, nei limiti degli importi previsti dal decreto n. 147/2018.
Possono accedere al beneficio soltanto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, per l’assunzione di donne vittime di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza, o dalle case rifugio.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato occorse dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ma non sono incentivabili le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. L’agevolazione spetta dalla data di assunzione, fino al periodo di paga di novembre 2020, rispettando una serie di condizioni, tra cui la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale o l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.
Il datore di lavoro per accedere al beneficio dovrà inoltrare all’istituto un apposito modulo on-line “Do.VI”, disponibile sul sito www.inps.it, all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni – Ex DiResCo – Dichiarazione di responsabilità del Contribuente”, seguendo il presente percorso: “Accedi ai servizi” – “Altre tipologie di utenti” – “Aziende, consulenti e professionisti” – “Servizi per le aziende e consulenti” – “Dichiarazione di responsabilità del contribuente”.
Fonte:INPS
Incentivo assunzioni donne vittime di violenza