Le novità del contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato esce notevolmente rinnovato dal decreto, in quanto diventa ontologicamente “a causale”; vengono eliminate le ragioni per la sottoscrizione del contratto a termine. Quindi il contratto a termine potrà essere sottoscritto non più a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ma sarà sempre acausale; viene inoltre stabilita, anche qui in via generalizzata, una durata massima del contratto di 36 mesi. Come ovvio, la disciplina di cui al comma 1 bis, che regolava la vecchia acausalità, viene abrogata.
Il limite di utilizzo del contratto a termine
Viene introdotta, però, una limitazione al numero di dipendenti con contratto a termine, che non potranno superare il 20% dell’organico complessivo, con la possibilità di sottoscrivere sempre un contratto per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti.
Oltre la salvaguardia per i datori di lavoro più piccoli, il nuovo limite non si applica nelle ipotesi previste dal comma 7 dell’art. 10 del Dlgs 368/2001, e quindi:
- nelle ipotesi previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
- per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita’, ivi comprese le attivita’ gia’ previste nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
con lavoratori di eta’ superiore a 55 anni.
Questa deroga fa salve, quindi, anche i contratti sottoscritti per sostituzione di lavoratori assenti, e quelli stagionali, che quindi potranno essere sottoscritti senza alcun limite.
La disciplina delle proroghe
Anche la disciplina dell’art. 4 del DLgs 368/2001 viene notevolmente variata, due le novità:
- le proroghe possibili diventano otto, non più solo una;
- la motivazione che porta alla proroga non deve essere più supportata dalle ragioni oggettive, è sufficiente che l’attività sia la stessa per il quale era stato sottoscritto a termine il contratto.
Ovviamente la durata complessiva del contratto, comprensivo di proroghe, non potrà superare la durata di massima di 36 mesi.
In chiusura possiamo affermare che il testo del decreto conferma le indiscrezioni che erano trapelate all’indomani dell’approvazione del Decreto. Ovviamente, pur essendo in vigore, il testo dovrà essere convertito dal Parlamento, che potrà portare modificazioni e integrazioni, ma salvo queste possiamo dire di essere di fronte a un cambio culturale molto importante, soprattutto perché supera concetti che da oltre un decennio sono il pane quotidiano degli operatori del settore.
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