Con il messaggio n. 981 del 2 marzo 2016, l’Inps informa che in data 30 novembre 2015, con Decreto del Ministro del lavoro, sono stati nominati i comitati dei seguenti Fondi:
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;
- Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE;
- Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Pertanto, dalla suddetta data, i Fondi in questione sono perfettamente operativi.
L’Inps, nello stesso messaggio fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione.
Nello specifico, l’Istituto specifica espressamente che “la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica“.
Tali termini non sono perentori e, quindi, il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita dell’assegno, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità dello stesso e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno spostamento in avanti del termine di decorrenza.
Con riferimento alle domande per l’accesso i programmi di formazione, regolati con le circolari specifiche per i singoli fondi, non è previsto alcun termine.
Fonte: Inps